Come possono accedere al Conto Termico gli interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni?


Nel caso degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), i soggetti gestori sono equiparati, ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico, a Soggetti ammessi di tipologia Amministrazione pubblica; pertanto, possono accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o in alternativa avvalendosi di una ESCO, stipulando con essa un contratto di rendimento energetico.

Gli edifici devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. In merito, si precisa che per intervenenti realizzati dagli Ex-IACP su edifici di proprietà promiscua, pubblica e parte privata, sono ammessi agli incentivi gli interventi di categoria 1 realizzati sulle aree comuni e sugli impianti comuni dell'edificio, esclusivamente per la quota millesimale pubblica.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio e qualora le dimensioni dell'edifico siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l'accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini del Conto termico, ad edifici.

Possono richiedere gli incentivi il possessore o l'utilizzatore dell'immobile con autorizzazione da parte del proprietario. Nei casi di Edilizia Residenziale Popolare presentano istanze le ATER perché sono il soggetto che sostiene le spese (presentando copie delle fatture e dei bonifici).

Di contro, se fosse il locatario a realizzare gli interventi con risorse proprie, è sufficiente fornire (oltre gli altri documenti previsti per gli interventi) l'autorizzazione del proprietario (modello 8) e documentazione da cui desumere che l'azione di sostituzione dell'impianto di climatizzazione è una azione lecita e consentita dalla ATER.

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DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-04-02
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-24 16:01:42
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