L'accesso al servizio di Scambio Altrove è rivolto a tutti gli operatori che garantiscano il rispetto delle condizioni previste dalla Delibera 612/14 AEEGSI, articolo 2 bis:
-l'utente dello Scambio Altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo e misti compresi nella convenzione;
-l'utente dello Scambio Altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune;
-l'utente dello Scambio Altrove è il Ministero della Difesa ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.