Nel caso di più impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM 23 giugno 2016 (nel seguito “sotto-impianti”), non ancora incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019 che formulano richiesta d'iscrizione nell'ambito del medesimo Registro o Asta, ai fini dell'individuazione del meccanismo di accesso (Registri o Aste), è necessario considerare la somma delle potenze di tutti i sotto-impianti ai sensi dell'art.2.1 del DM 4 luglio 2019 (per l'approfondimento sulla determinazione della potenza ai sensi dell'art.2 del DM 4 luglio 2019, si rimanda al Paragrafo 1.2.2 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019).
A tal riguardo, dovrà essere presentata una domanda per ciascun sotto-impianto, avendo cura di riportare nel campo “Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016” della sezione “Dati Instradamento” del Portale FER-E il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Dovranno inoltre essere indicati, nella sezione “Scheda tecnica” del Portale FER-E, i codici CENSIMP, necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.
Parimenti, nel caso di un sotto-impianto la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM 23 giugno 2016, con uno o più impianti già incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019, la domanda dovrà essere presentata indicando nel campo “Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016” il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Anche in tal caso dovranno inoltre essere indicati i codici CENSIMP necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.
In proposito, si precisa che il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM 23 giugno 2016, determina l'attribuzione per ciascun sotto-impianto della modalità di accesso (Registro/Asta), della Tariffa di riferimento e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o To), per la potenza pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 del DM 4 luglio 2019 di tutti i sotto-impianti in parola.
L'adeguamento del livello di incentivazione per gli impianti per i quali fosse già attiva una precedente convenzione decorrerà a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto il cui accesso agli incentivi ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM 23 giugno 2016.
Al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o il soggetto a esso riconducibile a livello societario, prima della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli incentivi per uno o più impianti, al fine di non incorrere nell'applicazione dell'art.5.2 e/o del dell'art.29 del DM 23 giugno 2016 e nelle conseguenze derivanti.
Le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM 23 giugno 2016 si applicano esclusivamente qualora ricorrano le condizioni tra impianti della stessa fonte, incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019 e/o per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dello stesso decreto. Ne deriva che ai fini dell'applicazione di quanto disposto non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi dei decreti “Conto Energia”, del DM 6 luglio 2012 o del DM 23 giugno 2016 con le eccezioni di seguito rappresentate.
Per impianti i cui lavori di realizzazione sono stati avviati, l'eventuale mancato possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM 23 giugno 2016 o la non idoneità dell'iscrizione in posizione non utile per effetto del ricorrere delle condizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM 23 giugno 2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012 e/o del DM 23 giugno 2016, determina l'impossibilità di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM 4 luglio 2019.