La sottoscrizione, prima del 17 agosto 2026, di un accordo di compravendita di biometano per autoconsumo in altro sito (art. 5-bis DL Agricoltura) è sufficiente per l'applicazione della disciplina previgente al DL Bollette? - Biometano DM 2022


Si, agli accordi di compravendita di biometano aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, sottoscritti prima del 17 agosto 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-bis del DL 15 maggio 2024 (c.d. DL Agricoltura) nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (c.d. DL Bollette).

Le nuove disposizioni si applicano invece ai contratti sottoscritti a decorrere dal 17 agosto 2026, inclusi quelli riguardanti:

il limite del 35% dei consumi del cliente finale;

il divieto di trasferire, anche indirettamente, il valore delle Garanzie di Origine, su altre componenti economiche del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto ai sensi del comma 2 dell'Art. 5-bis.

Ai fini dell'accertamento della data di sottoscrizione dell'accordo, quest'ultimo dev'essere munito di data certa opponibile a terzi (ad esempio mediante atto notarile, scrittura privata autenticata, firma digitale o firma elettronica qualificata). Diversamente, laddove il contratto risulti sottoscritto mediante firma olografa, si farà riferimento alla data di trasmissione dell'istanza al GSE.

CODICE ARTICOLO: KB0017872
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2026-08-03
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-08-03 08:00:35
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