Il DL 76/2020, cd. “DL semplificazioni”, con le modifiche introdotte al D.Lgs.28/2011, in particolare nella parte in cui all'art.24.2 di quest'ultimo decreto sono aggiunti alla lettera i-bis, i seguenti punti:
1)non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
2)gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefìci aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
ha modificato i requisiti degli impianti che possono richiedere l'iscrizione ai Registri del Gruppo A-2 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019).
In particolare, come specificato al punto 1), in relazione all'impianto fotovoltaico sono stati eliminati i vincoli sulla superficie dei moduli (di non essere superiore a quella della copertura in eternit o contenente amianto rimossa) e sull'edificio o fabbricato rurale su cui installare l'impianto.
In particolare dal 4° Bando del DM2019 appartengono al Gruppo A-2, in applicazione delle modifiche introdotte dal DL 76/2020 al D.Lgs. 28/2011, gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su edifici e/o fabbricati rurali, a seguito della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto dalle coperture degli stessi edifici e/o fabbricati rurali o dalle coperture di edifici e/o fabbricati rurali catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto. Per tutti i dettagli sulle condizioni per l'appartenenza al Gruppo A-2, secondo la definizione del DM2019, si rimanda all'Allegato C.2 del Regolamento Operativo del DM2019.
Tanto premesso, fermo restando il rispetto di tutto quanto previsto dal DM2019 e relativi Regolamenti Operativi, si rappresenta che per gli impianti iscritti ai primi 3 Bandi che risultino in possesso dei requisiti al tempo vigenti dichiarati all'atto dell'iscrizione al Gruppo A-2, ovverosia una superficie dei moduli prevista non superiore a quella della copertura in eternit o contenente amianto rimossa e la previsione di installazione dell'impianto sul medesimo edificio/fabbricato-rurale da cui è prevista la rimozione della copertura, qualora il Soggetto Responsabile successivamente all'iscrizione in posizione utile nella relativa graduatoria voglia aumentare la superficie, eventualmente con conseguente aumento di potenza, e/o installare l'impianto anche o solo su edifici/fabbricati-rurali catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto, può farlo a condizione che:
-sia acquisito un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante (anche se sostanziale) relativo all'aumento della superficie e/o della potenza nominale dell'impianto e/o della modifica del posizionamento dell'impianto;
-la modifica della potenza non determini il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro;
-la nuova superficie originariamente non prevista sia installata sugli stessi edifici e/o fabbricati rurali su cui è stata operata la completa rimozione della copertura in eternit o contenente amianto oppure sulle coperture di edifici e/o fabbricati rurali a questi catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto.
In caso di aumento di potenza installata rispetto a quella iscritta nella relativa graduatoria, la Tariffa omnicomprensiva o l'Incentivo saranno determinati a partire dalla Tariffa di riferimento relativa al valore con cui l'impianto è stato installato e saranno corrisposti per la sola quota dell'energia prodotta netta e immessa in rete pari al rapporto tra la potenza ammessa in graduatoria e la potenza installata con cui l'impianto viene ammesso all'incentivazione. Quanto sopra rappresentato non si applica nel caso di impianti ammessi in posizione utile nel relativo Registro e successivamente realizzati con una potenza maggiore o uguale a 1.000 kW, in quanto il superamento del valore di soglia previsto per l'iscrizione ai Registri determina la decadenza dalla posizione utile conseguita.
In relazione al premio amianto verrà erogato dal GSE sull'energia prodotta lorda dell'impianto moltiplicata per il rapporto tra l'area della copertura dove è avvenuta la sostituzione dell'eternit/amianto e l'area dei moduli fotovoltaici installati; quindi se ad esempio l'area della copertura su cui si effettua la sostituzione dell'eternit/amianto è pari a 450 m2 mentre l'area dei moduli fotovoltaici è pari a 1.800 m2 il “premio amianto” è erogato sull'energia prodotta lorda moltiplicata per il fattore che si ottiene dal rapporto tra a 450 m2 e 1.800 m2, ovverosia per 0,25.
Si precisa, infine, che nel caso in cui l'area della copertura su cui è effettuata la sostituzione dell'amianto sia superiore all'area dei moduli fotovoltaici installati, il “premio amianto” sarà erogato dal GSE su tutta l'energia prodotta lorda dell'impianto.