Prima della presentazione della domanda è necessario aver stipulato fra Soggetto Beneficiario e Soggetto/i Consumatore/i un atto privatistico, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3 del Decreto.
L'atto costitutivo dell'ATI/RTI, che dovrà comunque essere notificato al GSE, potrà essere successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando 2, purché il predetto atto costitutivo rispetti la ripartizione dei ruoli che i soggetti dell'aggregato hanno definito nell'ambito dell'atto privatistico.