La quantità di Energia Elettrica Equivalente da sommare all'energia elettrica prelevata dalla rete verrà determinata esclusivamente sulla base delle quantità di combustibile attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto). Si specifica che l'elenco dei combustibili da considerare ai fini del calcolo di tale Energia Elettrica Equivalente, con i relativi fattori di conversione, sono riportati in Tabella 3 del paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo “Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente”.
Si specifica inoltre che combustibili per i quali non si dispone di opportune evidenze documentali che ne attestino l'acquisto, ad esempio biomasse provenienti da scarti di lavorazione aziendale o provenienti da terreni di proprietà, non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente (le autofatture non saranno considerate idonee).