Se il Soggetto beneficiario ha già un impianto FTV incentivato o ha ricevuto l'accoglimento al Bando Agrisolare 2022, o usufruisce di meccanismo RID o SSP, può presentare la domanda al Bando 2023 come nuova sezione o nuovo impianto? - Agrisolare_2023


Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp), non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Il valore di potenza deve trovare riscontro anche sul sistema Gaudì di Terna, mediante la registrazione di un nuovo impianto o di un potenziamento di un impianto esistente, attraverso la creazione di una nuova sezione. In particolare in caso di realizzazione del potenziamento di un impianto esistente mediante una nuova sezione, il Decreto Agrisolare del 19 aprile 2023 prevede solo la condivisione del POD con l'impianto esistente e il riscontro sul sistema Gaudì del codice Censimp della nuova sezione dell'impianto da realizzare.

Rispetto a eventuali meccanismi di incentivazione o valorizzazione dell'energia prodotta va verificata la compatibilità tecnico-contrattuale nell'ambito dei diversi sistemi vigenti rispetto alla realizzazione della nuova sezione di impianto.

In particolare se l'impianto FTV preesistente è incentivato in conto energia o con decreto FER vanno considerate rispettivamente le seguenti procedure di gestione esercizio pubblicate sul sito GSE:

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20ENERGIA/Regole%20e%20procedure/Procedure%20ai%20sensi%20del%20D.M.%2023%20giugno%202016_Interventi%20di%20manutenzione%20e%20ammodernamento%20tecnologico%20Conto%20Energia.pdf

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/Procedure%20per%20la%20Gestione%20esercizio%20degli%20impianti%20di%20produzione%20di%20energia%20elettrica%20da%20fonti%20rinnovabili%20con%20incentivi%20diversi%20dal%20Conto%20Energia.pdf

CODICE ARTICOLO: KB0015854
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2023-09-08
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 12:05:06
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