Come indicato al paragrafo 6.3 delle Regole Applicative al DM 15/09/2022, rientrano nel volume di controllo tutti i consumi associati al caricamento e alla movimentazione della biomassa, funzionali all'esercizio dell'impianto.
Pertanto, si conferma che ai fini del calcolo del coefficiente SA mediante l'Opzione 3, è necessario monitorare anche i consumi energetici associati ai ricircoli del digestato liquido nonché quelli associati ai ricircoli delle acque meteoriche inviate al digestore.
Sulla base di tale principio, qualora sia presente un impianto di trattamento delle acque reflue, rientrano nel volume di controllo degli ausiliari i consumi delle relative utenze elettriche che consentono il ricircolo della frazione liquida nel processo di digestione anaerobica.
In merito ai consumi del “separatore solido-liquido”, invece, si chiarisce che questi rientrano nel volume di controllo degli ausiliari nel caso in cui sia previsto del recupero di biogas nelle vasche di stoccaggio del digestato liquido separato e/o nel caso in cui sia previsto un ricircolo del digestato liquido separato.
Al contrario i consumi del separatore non rientrano nel volume di controllo nel caso in cui a valle dello stesso non siano previste vasche di stoccaggio con captazione e recupero di biogas e, allo stesso tempo, non sia previsto un ricircolo del digestato liquido separato.
Quanto descritto per il “separatore solido-liquido” trova applicazione anche per un eventuale sistema di trattamento del digestato (es. strippaggio dell'ammoniaca).