Si, facendo riferimento al volume di controllo di cui al paragrafo 6.3 delle Regole Applicative al DM 15/09/2022, ai fini del calcolo del coefficiente SA mediante l'Opzione 3 devono essere monitorati tutti gli assorbimenti energetici associati ai servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano.
Si riporta nella figura seguente un esempio in cui:
-i fabbisogni termici dell'impianto sono soddisfatti, oltre che dal calore recuperato dell'impianto di cogenerazione, anche tramite il calore prodotto da una caldaia ausiliaria alimentata a biogas e/o a gas naturale prelevato da rete;
-i fabbisogni elettrici sono in parte soddisfatti anche tramite un impianto fotovoltaico nella titolarità del Soggetto Richiedente, non incentivato e che non ha percepito altri contributi pubblici, esclusivamente dedicato alla copertura del fabbisogno energetico dei servizi ausiliari (come da FAQ KB0015649).
Per la corretta determinazione degli assorbimenti ausiliari in tali configurazioni impiantistiche risulta necessario individuare il coefficiente CA (quota parte dei consumi ausiliari non autoalimentati) sia per la parte termica (CAt) che per la parte elettrica (CAel).
Si ricorda infine che, nell'ambito dell'istanza di riconoscimento dell'incentivo, con la Comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente comunica al GSE la volontà di applicazione dell'Opzione 3 e trasmette tutta la documentazione tecnica (ID B11, B12, B13 e B14 descritta nell'Allegato 2b) al fine di attestare il corretto posizionamento della strumentazione di misura e il rispetto delle condizioni specificate nel documento “DM Biometano - Prescrizioni strumentazione di misura” pubblicato sul sito del GSE. La verifica della conformità della soluzione di monitoraggio proposta verrà effettuata da parte del GSE nel corso dell'istruttoria riferita alla suddetta istanza.