Come viene calcolato il contributo in conto scambio di conguaglio per lo Scambio sul Posto? Perché potrebbe non essere stato calcolato?


Il contributo in conto scambio di conguaglio viene calcolato dal GSE applicando la seguente formula:

Cs= min[OE;CEI] + CUS x ES

ovvero la somma di:

-"quota energia", data dal minor valore tra il termine CEI (controvalore economico dell'energia immessa in rete), calcolato tenendo conto del Prezzo Zonale dell'energia elettrica e il termine OE (onere economico sostenuto per il prelievo dell'energia dalla rete) calcolato tenendo conto del Prezzo Unico Nazionale;

-"quota servizi", data dal prodotto tra il termine CUS (parametro forfettizzato stabilito annualmente dall'ARERA) e l'energia elettrica scambiata ES (calcolata come la quantità minore fra energia immessa ed energia prelevata).

Per procedere con il calcolo del conguaglio pertanto è necessario che:

-Il set di misure relativo all'energia immessa e prelevata nell'anno di riferimento sia completo e validato dal GSE nel rispetto dei valori di insolazione attesi;

-Siano disponibili le anagrafiche (caratteristiche del punto di fornitura, che dipendono dal livello di tensione e dalla potenza dell'impianto che permettono di associare la tariffa corretta all'utenza.

Il Prezzo Zonale e il Prezzo Unico Nazionale vengono stabiliti dalla Borsa Elettrica. Il loro valore, che dipende da una molteplicità di fattori che condizionano l'andamento dei Mercati, influenza gli importi corrisposti nei vari anni (come avvenuto in modo significativo fra il 2022 ed il 2023). 

Qualora il contributo di conguaglio di Scambio sul Posto non sia stato ancora calcolato nonostante il Gestore di Rete abbia confermato la trasmissione dei dati al GSE, è necessario accedere all' Area Clienti e inviare una segnalazione avendo cura di riportare il job di acquisizione o il nome del file indicato dal Gestore di rete.
Si precisa tuttavia che se le misure relative all'energia immessa e prelevata sono disponibili e complete, il calcolo del conguaglio non potrà comunque essere effettuato se:

-le misure sono errate;

-le anagrafiche sono errate;

-i dati di una o di entrambe potrebbero essere parziali.

Il GSE, in linea con la regolazione vigente, acquisisce dei dati di misura riferiti al massimo ai 5 anni antecedenti rispetto alla relativa competenza; tuttavia, può valutare la necessità di acquisire misure con competenza superiore ai 5 anni, laddove il Gestore di Rete ne giustifichi adeguatamente la necessità, andando in deroga alla normale procedura.

Di seguito si riporta una spiegazione generale dei singoli fattori che compongono il calcolo.

Immagine 3

Si ricorda che contestualmente all'importo del conguaglio possono eventualmente essere pagate anche le eccedenze. Per saperne di più ti invitiamo a consultare la specifica FAQ.

CODICE ARTICOLO: KB0011515
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-15
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-04 11:02:39
VALUTAZIONE: 1.85
VISUALIZZAZIONI: 8428