Poiché l'Allegato III del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2402 è in linea con quanto riportato nell'Allegato III della Decisione UE 2011/877 (precedente riferimento normativo che fissava i rendimenti armonizzati), il metodo di determinazione dei fattori di correzione legati alle condizioni climatiche è lo stesso attualmente utilizzato. Tale correzione, la cui modalità di determinazione sono illustrate nell'Allegato VI al DM 4 agosto 2011, si applica esclusivamente ai combustibili gassosi.