Nell'allegato 1 punto 12, tra la documentazione attesa per la presentazione della domanda è richiesta una “Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento. Inoltre, all' art. 4 avviso pubblico è previsto che
i Comuni sono esclusi dalle verifiche circa il possesso di un'adeguata capacità finanziaria;
per i soggetti che si connotano come RTI tali verifiche si applicano solo al soggetto capofila.
Di conseguenza, qualora i soggetti proponenti si connotino come una RTI, formata tra una società e un Comune, con il Comune soggetto capofila, la documentazione di cui al punto 12 dell'allegato 1 non dovrà essere presentata. È corretto?
Risposta: Si conferma che il comune, nel caso rappresentato, non è tenuto a presentare la documentazione di cui al punto 12 dell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico.