Ai fini dell'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, l'Operatore deve presentare la certificazione antimafia?
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice antimafia), il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), l'informazione antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi per un importo superiore a 150.000 euro, calcolato per l'intera durata del periodo incentivante.
Ai fini dell'aggiornamento annuale delle verifiche antimafia per il tramite della BDNA, è necessario trasmettere la seguente documentazione:
1.dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
2.dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età;
3.l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il portale dedicato AREA CLIENTI, completa di tutti i dati ed i documenti aggiornati necessari per l'espletamento dei controlli antimafia.