Nell'ambito della CAR, ai fini dell'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, l'Operatore deve presentare la certificazione antimafia?


Come disposto dal D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”) e s.m.i., il GSE ha l'obbligo di acquisire dalle Prefetture l'informativa antimafia per tutti gli operatori con cui stipula contratti o emette provvedimenti di valore complessivamente superiore a 150.000 euro e, a tal fine, richiede all'operatore la compilazione e la trasmissione di specifiche informazioni e dichiarazioni.

A tal riguardo, si può accedere alla sezione Documentazione Antimafia dell'Area Clienti GSE e, qualora necessario, inviare tramite la stessa la documentazione prevista.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della documentazione antimafia, si può consultare la “Guida all'utilizzo dell'applicazione Documentazione Antimafia” e, se sono necessari chiarimenti, scrivere al GSE tramite la funzionalità “Richiedi supporto” del Portale di Assistenza Clienti.

Il GSE si riserva di sospendere gli effetti del provvedimento di accoglimento della richiesta per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, nonché il Contratto associato all'impianto, a seguito della verifica negativa della documentazione antimafia o nel caso in cui la documentazione trasmessa da parte dell'Operatore sia in corso di valutazione da parte del GSE per verificarne l'idoneità ovvero in mancanza delle informazioni necessarie all'acquisizione dell'informativa dalle Prefetture.

L'informativa antimafia ha validità annuale, a decorrere dalla data di rilascio della stessa. L'Operatore è tenuto, pertanto, a mantenere aggiornate le informazioni richieste, seguendo la normativa vigente e le procedure del GSE.

CODICE ARTICOLO: KB0011493
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-15
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-02-03 17:00:27
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