La funzione di organismo di vigilanza, ai fini del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. B), può essere svolta direttamente dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di Sorveglianza o dal Comitato per il controllo di gestione.
In particolare, nelle società di capitali, il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b).
Il ruolo di organismo di vigilanza è attribuibile esclusivamente al Collegio Sindacale e non anche al Sindaco unico.
Deve escludersi che l'organismo di vigilanza possa essere un soggetto esterno tout court, quale, ad esempio, una società di revisione o un gruppo di consulenti esterni.