In linea generale, per gli interventi di tipologia A e C soggetti a uno specifico titolo autorizzativo, la “data di completamento dell'intervento” è comprovata dalla comunicazione di fine lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo. Tale documentazione deve riportare il timbro di ricezione dell'amministrazione competente e/o essere corredata dalla ricevuta di invio tramite raccomandata, dalla ricevuta di consegna della PEC o da altra evidenza attestante l'avvenuta ricezione da parte dell'autorità stessa.
In alternativa, la data può essere attestata mediante il certificato o il verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori.
Per gli interventi che non richiedono uno specifico titolo autorizzativo (ad esempio l'acquisto di macchinari), la "data di completamento dell'intervento" è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Soggetto Beneficiario in sede di presentazione della Richiesta di riconoscimento degli incentivi, corredata da idonea documentazione comprovante l'effettivo completamento dell'investimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione può comprendere:
dichiarazione di conformità CE del macchinario;
documentazione relativa all'omologazione necessaria alla circolazione su strada e, ove prevista, documentazione attestante l'immatricolazione del mezzo agricolo;
fotografie del macchinario installato e della relativa targa identificativa (matricola o numero di serie);
documento di trasporto (DDT) o altra documentazione attestante la consegna del bene;
verbale di consegna, installazione, collaudo o messa in servizio del macchinario, ove disponibile;
certificato di regolare esecuzione redatto dal fornitore, dal Direttore dei lavori o da un tecnico abilitato, ovvero verbale o altro documento equivalente attestante l'effettiva messa in esercizio del macchinario.
ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a comprovare la data di completamento dell'intervento.
Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non risulti sufficiente a comprovare l'effettiva data di completamento dell'intervento.