Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del d.lgs. n. 199/2021, la disciplina sulla sostenibilità non si applica ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi da quelli provenienti dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura. Nel caso di utilizzo congiunto di combustibili derivanti da rifiuti e combustibili di origine biologica la normativa trova applicazione in riferimento alla sola quota di utilizzo di questi ultimi.
In particolare, impianti a biogas alimentati dalla sola Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e da biogas da discarica, non sono pertanto sottoposti alla disciplina della sostenibilità.