Quali tipologie di modifiche alle configurazioni, apportate successivamente alla domanda di accesso, devono essere comunicate al GSE e in che modo?


Il contratto per la regolazione del servizio per l'autoconsumo diffuso è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall'inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.

Le principali tipologie di modifica sono le seguenti:  

 

aggiunta di uno o più punti di connessione in prelievo;

rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;

aggiunta di impianti di produzione o unità di produzione;

rimozione di impianti di produzione o unità di produzione;

richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell'energia elettrica immessa.

Le aggiunte o rimozioni di impianti e/o punti di connessione in prelievo vanno comunicate entro 120 giorni dalla data di aggiunta/rimozione. La decorrenza della modifica non potrà comunque essere antecedente alla data di decorrenza della configurazione in essere al momento della comunicazione. Nel caso di aggiunte comunicate oltre i 120 giorni, la decorrenza della modifica non potrà essere antecedente al giorno di comunicazione della modifica stessa fatto salvo quanto previsto nella news del GSE per le modifiche avvenute prima del 4 aprile 2025.
Il cambio di titolarità di un punto di connessione in prelievo va comunicata al GSE solo nel caso in cui il nuovo cliente finale sia un soggetto a cui si applica il fattore di riduzione, di cui al paragrafo “2.2.2.1.2 Parte II” delle Regole Operative, che non trovava invece applicazione per il precedente cliente finale (o viceversa). In questo caso, sarà necessario comunicare al GSE contestualmente la rimozione del vecchio cliente finale e l'aggiunta del nuovo.

 Si precisa che oltre alle suddette vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.

Sono consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi:

 

superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW;

superiori all'1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW.

 

Le richieste per le modifiche apportate alle Configurazioni di autoconsumo diffuso relative ad aggiunte di punti in prelievo e/o di impianti di produzione o unità di produzione devono essere inviate secondo le modalità illustrate nella news del 04/04/2025.

CODICE ARTICOLO: KB0017413
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-04-22
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-07-21 18:01:14
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