MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012
Modifiche intervenute successivamente al termine della vita utile relative alla realizzazione di nuovi investimenti:
In tale casistica rientrano gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali si è conclusa la vita utile e per cui non sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Qualora le modifiche che verranno introdotte in virtù dei nuovi investimenti realizzati generino ulteriori risparmi di energia primaria, incentivabili secondo il D.M. 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii., possono essere presentate come un nuovo progetto a consuntivo/standardizzato nel quale il consumo di baseline sarà rappresentato dal consumo del sistema/impianto oggetto d'intervento ante modifiche previste.
Modifiche intervenute prima della conclusione della vita utile:
In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che può essere assolto nell'ambito della prima rendicontazione in cui si sono attuate le modifiche e comunque entro sei mesi dall'avvenuta modifica. Con la comunicazione al GSE si procederà all'individuazione di eventuali ulteriori risparmi di energia primaria generati dalle modifiche introdotte. Si specifica che tali risparmi aggiuntivi non potranno beneficiare del coefficiente di durabilità (tau) e potranno essere rendicontati
MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 11 GENNAIO 2017 E SS.MM.II. INTERCORSE DURANTE O SUCCESSIVAMENTE LA DATA DI FINE VITA UTILE
In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che può essere assolto nell'ambito della prima rendicontazione in cui si sono attuate le modifiche e comunque entro sei mesi dall'avvenuta modifica. Con la modifica progettuale, il soggetto proponente potrà, alternativamente:
- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline già precedentemente identificata sino alla data di fine vita utile del progetto già in corso di incentivazione;
- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline pari al consumo riscontrato prima della modifica stessa per un numero di anni di vita utile pari alla vita utile della tipologia di intervento in cui ricade il nuovo progetto.