Come si costituisce una CER?


È necessario costituire legalmente la Comunità Energetica Rinnovabile (CER), sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria soggettività giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi.

Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

Una stessa CER, una volta costituita, può fare richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una specifica richiesta di accesso.

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione o Unità di Produzione.

CODICE ARTICOLO: KB0016826
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-03-19
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 09:00:42
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