Qualora uno o più dei clienti finali facenti parte dell'aggregato perdano i requisiti per l'iscrizione nell'elenco CSEA necessari ad accedere al meccanismo ER2.0, sarà possibile evitare la risoluzione del contratto di anticipazione a condizione che vengano esclusi dall'aggregato i soggetti che abbiano perso i requisiti.
In tal caso, l'aggregatore deve indicare al GSE la quota di energia ad esso/i assegnata, il nuovo valore di energia oggetto di anticipazione assegnato all'aggregato e le conseguenti nuove percentuali di ripartizione delle Garanzie d'Origine (GO), con effetto dalla decorrenza del contratto di anticipazione. Il GSE calcolerà e comunicherà l'importo da restituire, incluso il controvalore delle Garanzie d'Origine (GO). L'erogazione economica ai sensi del contratto di anticipazione sarà sospesa nel suo complesso fino al momento della restituzione dell'importo sopra riportato.
La mancata iscrizione all'interno degli elenchi CSEA delle imprese a forte consumo di energia elettriche per le annualità 2026 e/o 2027 non avrà effetti ai fini della misura.
Per l'annualità 2025, la perdita dell'iscrizione (all'interno dell'elenco pubblicato al 18/01/2025 sul sito CSEA) è rilevante solo nel caso in cui il cliente finale non risulti iscritto all'interno dell'elenco CSEA relativo al 2024.
Per l'annualità 2024, la perdita dell'iscrizione (all'interno dell'elenco pubblicato al 18/01/2025 sul sito CSEA) è rilevante solo nel caso in cui il cliente finale non risulti iscritto all'interno dell'elenco CSEA relativo al 2025.