Per il calcolo del PMGcalore, in assenza della misura reale del calore prodotto, sarà considerato il solo valore convenzionale, ai sensi di quanto previsto dalle Delibere 132/2024/R/eel e s.m.i. e 306/2024/R/eel e s.m.i.
Gli Operatori, qualora volessero certificare che il valore del calore utile prodotto sia inferiore a quello convenzionale stabilito dalle suddette Delibere, dovranno presentare, entro il 31 ottobre 2025, una perizia asseverata che riporti almeno i seguenti elementi:
modalità di utilizzo del calore, se in sito o trasportato tramite rete di distribuzione;
configurazione dell'impianto, anche per i periodi pregressi per cui vige il contratto BIO-PMG o la Convenzione BIOL-PMG, in cui sono tracciati tutti i flussi di calore, compresi quelli per il funzionamento dell'impianto, anche se questi ultimi saranno esclusi dal calcolo del calore utile;
[in caso di utilizzo del calore in processi industriali] fotografie delle targhe o datasheet degli scambiatori di calore. Il calore sarà calcolato come prodotto tra la potenza degli scambiatori e le ore reali di funzionamento dell'impianto;
[in caso di utilizzo del calore per il riscaldamento di edifici] Attestato di Prestazione Energetica (APE) e ripartizione sui diversi mesi dell'anno del calore calcolato, in riferimento all'intera superficie riscaldata.
La metodologia sopraindicata è applicabile solo alle competenze degli anni 2023-2024-2025.
Gli Operatori che devono completare la richiesta di conguaglio possono caricare sul Portale dedicato la perizia asseverata (corredata di tutti gli eventuali allegati), mentre coloro che hanno già inviato al GSE la richiesta di conguaglio potranno trasmetterla tramite PEC all'indirizzo direzione.commerciale@pec.gse.it .