Come posso richiedere la retrocessione del credito di un contratto GSE?


Per richiedere la retrocessione del credito, è necessario seguire le stesse condizioni con cui è stato stipulato l'atto di cessione originale.

La richiesta deve includere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti e deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello di retrocessione corrispondente al regime pubblicato nella sezione “Modulistica” della pagina Cessione dei Crediti.

Affinché le parti indicate nel modello di retrocessione siano corrette, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

Il soggetto cedente nella retrocessione deve essere il soggetto cessionario dell'atto di cessione originale.

Il soggetto cessionario nella retrocessione deve essere il soggetto cedente dell'atto di cessione originale.

In pratica, le parti indicate nell'atto di cessione iniziale devono essere invertite nell'atto di retrocessione.

La retrocessione del credito deve essere stipulata con scrittura privata valida ad ogni effetto di legge e conservata agli atti dal Notaio, che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 o avente la forma di atto pubblico.

La richiesta di retrocessione può essere effettuata:

- via posta raccomandata A/R all'indirizzo GSE S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

oppure

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.gse.it. Se invii atti notarili via PEC, è necessario che siano firmati digitalmente dal notaio.

I tempi di lavorazione della richiesta sono di circa 60 giorni dalla notifica dell'atto, mentre, per quanto riguarda la retrocessione di una cessione del credito stipulata ai sensi della Legge n. 52/91 (GRIN), la stessa è automaticamente risolta l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo a quello di stipula dell'atto di cessione ed i pagamenti successivi al suddetto termine, saranno disposti dal GSE a favore del Produttore previa ricezione di comunicazione delle coordinate bancarie.

Dopo aver accettato la retrocessione, il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario a partire dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione.

A tal proposito, il GSE non è responsabile per eventuali mancati, errati o ritardati pagamenti dovuti alla mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

Ricordiamo infine che gli oneri di gestione relativi a una richiesta di retrocessione del credito sono a carico del cessionario.

CODICE ARTICOLO: KB0017124
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-10-15
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-30 12:01:02
VALUTAZIONE: null
VISUALIZZAZIONI: 566