L'Art. 2., comma 1., lettera b) del DM 5 settembre 2011, fatto salvo il requisito temporale, definisce i componenti principali che devono essere sostituiti a seconda delle differenti tipologie impiantistiche.
In particolare, definisce: “Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l'alternatore”.
Pertanto per unità costituite da gruppi di produzione di diverse tecnologie di cogenerazione, fatta eccezione per i cicli combinati, è necessario sostituire, con componenti nuovi, almeno due componenti principali per ciascuna tecnologia presente.
A titolo di esempio, per impianti con turbine a gas e con motori a combustione interna (unità di cogenerazione che rientrano nella tecnologia di cogenerazione m) come definita dall'Allegato I al DM 4 agosto 2011) devono essere sostituiti due componenti sui tre possibili tra la turbina a gas, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore della turbina stessa e due componenti sui tre possibili tra il motore a combustione interna, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi e l'alternatore del motore stesso.
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