Sì per tutte le categorie d'intervento, esclusi gli impianti fotovoltaici per i quali, invece, si devono usare esclusivamente componenti di nuova costruzione. In particolare, è ammesso anche l'utilizzo di componenti che siano stati precedentemente impiegati in impianti per i quali siano stati riconosciuti incentivi pubblici comunque denominati, purché sottoposti a rigenerazione.
L'impiego di componenti rigenerati determina una riduzione della tariffa offerta pari al 20% (artt. 7.3 e 7.11).
Il DM 4 luglio 2019 specifica che i componenti rigenerati devono rispettare i requisiti precisati dalle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (art. 7.11), disponibili sul sito del GSE, nelle quali è specificato che:
-la rigenerazione è un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un'officina specializzata;
-un'officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l'attività di costruzione, manutenzione ordinaria/straordinaria o rigenerazione del componente in questione;
-per i componenti rigenerati in data successiva alla pubblicazione delle Procedure Operative Gestione Esercizio (20 dicembre 2017), l'officina specializzata dovrà produrre apposita “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” attestante l'avvenuto ripristino delle normali condizioni funzionali e prestazionali del componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza (riportata nell'Allegato F.1 dell'Allegato F al Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi);
-per i componenti rigenerati in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure Gestione Esercizio (20 dicembre 2017), il Soggetto Responsabile dovrà attestare, mediante “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (riportata nell'Allegato F.2 dell'Allegato F al Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi), la rispondenza alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ae), del DM 23 giugno 2016 (per “componente rigenerato” si intende “un componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività”).