Ai fini dell'accesso allo Scambio sul Posto altrove devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
L'operatore deve essere controparte del contratto di fornitura di energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo o misti compresi nel contratto di Scambio sul Posto altrove;
L'operatore deve essere un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, o un soggetto terzo mandatario del Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al comune. Oppure l'operatore deve essere il Ministero della Difesa o un soggetto terzo mandatario del Ministero;
Gli impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto Altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
la potenza complessivamente installata degli impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2007 in un punto di connessione non deve essere superiore a 20 kW;
la potenza complessivamente installata degli impianti di produzione entrati in esercizio fino al 31/12/2014 in un punto di connessione non deve essere superiore a 200 kW;
la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione compreso nel contratto non è superiore a 500 kW.