Il comma 954 della Legge n.145/2018 prevede che “L'accesso agli incentivi […] è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali”. Non è prevista una soglia minima sulla quantità di energia termica recuperata né sull'eventuale stagionalità del recupero. Come precisato nell'Addendum, è però necessario fornire evidenza della effettiva alimentazione di tutte le utenze termiche a servizio dei processi aziendali con il calore recuperato e delle modalità con le quali tale recupero è effettuato.