Il D.M. 7 agosto 2025 e le Regole Operative non contengono disposizioni preclusive all'accesso all'incentivo da parte dei c.d. “condomìni minimi”.
Poiché tali condomìni non sono tenuti né a nominare un amministratore né a munirsi di un autonomo codice fiscale, in sede di presentazione della richiesta sul portale Conto Termico 3.0, potranno indicare il codice fiscale di un condòmino appositamente incaricato.
A tal fine, l'assemblea condominiale, con le formalità prescritte dagli artt. 1120 comma 2 e 1136 del Codice civile, dovrà nominare tale condòmino e attribuire a quest'ultimo espressa delega per l'espletamento degli adempimenti connessi alla richiesta di accesso all'incentivo, avendo cura di specificare il conto corrente sul quale sarà versato l'importo complessivo riconosciuto a titolo di contributo.