La configurazione di Gruppo di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente prevede la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al Gruppo e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione o Unità di Produzione.
I punti di connessione dei clienti finali facenti parte della configurazione devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui fa riferimento il Gruppo. Gli impianti di produzione possono essere ubicati nell'edificio/condominio o presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori.
I rapporti tra i soggetti appartenenti al Gruppo di Autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato aventi i requisiti minimi riportati nelle Regole Operative. Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al Gruppo.
Non possono far parte del Gruppo le imprese la cui attività prevalente sia la produzione/scambio di energia, classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00. Non è, inoltre, possibile far parte, come clienti finali, di un Gruppo di autoconsumatori per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.
Possono tuttavia far parte della configurazione anche uno o più produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato (produttori “terzi”), purché soggetti alle istruzioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del Gruppo. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.
In tal caso i produttori terzi conferiscono mandato al Referente della configurazione perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa incentivabile.
Inoltre, eventuali clienti finali, aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce il Gruppo di Autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, affinché l'energia elettrica prelevata dai loro punti di connessione rilievi nel computo dell'energia elettrica autoconsumata.
Il ruolo di Referente può essere svolto da uno degli autoconsumatori (tramite mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri), dall'amministratore o dal rappresentante legale del condominio (tramite verbale di assemblea condominiale) o dal proprietario dell'edificio (in caso di edificio con unico proprietario di tutti gli immobili) o, in alternativa, da un produttore terzo che risulti una ESCO certificata UNI 11352.
Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali i consorzi).