Relativamente a tale fattispecie, a seconda del diverso tipo di stoccaggio criogenico, si rappresenta quanto segue:
a)nel caso di stoccaggio nei pressi dell'impianto di liquefazione, ferme restando le indicazioni riportate nelle Procedure nonché l'adempimento delle misurazioni necessarie, è possibile stoccare nello stesso sito sia LNG che bioLNG;
b)nel caso di stoccaggio mediante un mezzo di trasporto su strada, in considerazione di quanto indicato nelle Procedure ai fini della tracciabilità e delle certificazioni di sostenibilità e di quanto indicato alla Delibera ARERA 27/2019/R/gas del 29 gennaio 2019, non è possibile stoccare sia LNG che bioLNG;
c)nel caso di stoccaggio nei pressi dell'impianto di distribuzione, ferme restando le indicazioni riportate nelle Procedure nonché l'adempimento delle misurazioni necessarie, è possibile stoccare nello stesso sito sia LNG che bioLNG.