L'esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 159/2011 dall'obbligo di presentare la documentazione antimafia non opera nei riguardi delle imprese bancarie e degli intermediari finanziari.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 11001/119/20(8) dell'11 luglio 2013, ha chiarito che la condizione di esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 159/2011 non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, il quale individua requisiti di onorabilità e professionalità di livello inferiore rispetto a quelli richiesti dalla normativa antimafia.
Analoghe considerazioni valgono per gli intermediari finanziari. Considerato, infatti, che il DM 30 dicembre 1998, n. 516, relativo ai requisiti di professionalità e di onorabilità degli intermediari finanziari, ricalca, in maniera pressoché identica, il tenore del già richiamato DM 18 marzo 1998, n. 161, le interpretazioni fornite dal Ministero dell'Interno - con riguardo agli istituti bancari - risultano applicabili anche agli intermediari finanziari.