Ai fini dell'ammissibilità, la diagnosi energetica, quando obbligatoria, deve essere sempre redatta da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato (UNI CEI 11339), oppure una ESCO certificata (UNI CEI 11352).
La sola comprovata esperienza o un attestato di formazione non sono sufficienti ai fini dell'ammissibilità.