Il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri incentivi?


In linea generale, il cumulo si realizza quando più agevolazioni sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi (le spese ammissibili).

Come regola generale, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali, fatta eccezione per:

fondi di garanzia;

fondi di rotazione;

contributi in conto interesse.

Si precisa che, per incentivi statali, si intendono i contributi e le agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali superammortamento, iperammortamento, crediti di imposta (es. Transizione 5.0).

In tutti i casi, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo, il Soggetto Responsabile deve indicare sul Portale CT 3.0 l'eventuale presenza di altri incentivi o finanziamenti pubblici, fornendo le informazioni richieste e, quando previsto, i relativi codici registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Si precisa che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.M. 21 luglio 2025, il CT 3.0 non è cumulabile con i Certificati Bianchi (in quanto questi ultimi non sono mai cumulabili altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, qual è il caso del CT 3.0).

La disciplina della cumulabilità del Conto Termico 3.0 varia in funzione della natura del Soggetto Ammesso e della tipologia di incentivo o finanziamento concorrente.

Di seguito, sono illustrate in dettaglio le condizioni di cumulabilità stabilite per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso.

Pubbliche Amministrazioni ed ETS non economici:
Per le Pubbliche Amministrazioni e per gli ETS non economici assimilati alle PA, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione o dell'ETS e da essi direttamente utilizzati, il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici, statali e non statali, quali, ad esempio, i contributi regionali e provinciali, i fondi europei e le risorse del PNRR.

In questi casi, il totale dei contributi a fondo perduto non può superare il 100% delle spese ammissibili.

È inoltre ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia previsti dal decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.

Imprese ed ETS economici

Per le imprese, tra cui rientrano anche gli ETS economici, il Conto Termico 3.0 è cumulabile con altri aiuti di Stato non di origine statale, anche in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Titolo V del Decreto.

È inoltre consentito il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.

Persone fisiche e condomìni

Per le persone fisiche e i condomìni, trova applicazione la regola generale secondo cui, salvo le eccezioni previste dal Decreto, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese.

È invece ammesso il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell'energia ai sensi del decreto CACER, fatti salvi i limiti e le esclusioni previste dalla disciplina specialistica di riferimento.

Infine, si specifica che, per quanto riguarda gli interventi tramite ESCO, CER o gruppi di autoconsumo che operino in qualità di Soggetto Responsabile per conto di altri soggetti, si applicano in ogni caso i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale tali soggetti operano.

CODICE ARTICOLO: KB0017765
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2026-03-05
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-03-05 12:00:23
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