L'incentivo al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto degli specifici massimali e la producibilità degli impianti, è previsto:
per gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati direttamente o da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
per gli interventi previsti all'Art. 48-ter, relativi a edifici scolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche.
In relazione a quanto richiamato, un ETS non economico può beneficiare della percentuale del 100% esclusivamente se risulta utilizzatore:
di un edificio di proprietà del Comune, situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
di una scuola o struttura sanitaria di proprietà pubblica.
La percentuale del 100% non si applica, pertanto, nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dell'ETS non economico, anche se situato in un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.