L'incentivo al 100% delle spese ammissibili, nel rispetto degli specifici massimali e la producibilità degli impianti, è previsto:
per gli interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati direttamente o da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
per gli interventi previsti all'Art. 48-ter, relativi a edifici scolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche.
In relazione a quanto richiamato, un ETS non economico può beneficiare della percentuale del 100% esclusivamente se risulta utilizzatore:
di un edificio di proprietà del Comune, situato in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo;
di una scuola o struttura sanitaria di proprietà pubblica.
Si specifica che l'ETS deve risultare utilizzatore dell'immobile sulla base di un titolo idoneo (ad esempio contratto di locazione, comodato d'uso, accordo per la gestione di attività di interesse generale, contratto di concessione).
La percentuale del 100% non si applica, pertanto, nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dell'ETS non economico, anche se situato in un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.