Sì. L'APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria.
Si ricorda, inoltre, che l'APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.