Gli interventi del Titolo II e del Titolo III sono ammissibili solo se realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del Decreto (25 dicembre 2025).
Un edificio privo di impianto di riscaldamento, oppure dotato di impianto inutilizzato o non funzionante, non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
Per gli interventi che prevedono la sostituzione dell'impianto, l'impianto installato nella configurazione post operam deve essere registrato presso il catasto regionale degli impianti, ove presente.