I requisiti che i sistemi di illuminazione devono rispettare ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025 sono:
a)le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati o certificati da enti accreditati in quanto operanti in regime ISO/IEC 17025 anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
b)le sorgenti luminose degli apparecchi di illuminazione (lampade e/o eventuali moduli LED) devono rispettare i seguenti valori minimi di resa cromatica e di efficacia luminosa:
i.indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
ii.efficienza luminosa minima: 80 lm/W;
c)la potenza installata degli apparecchi di illuminazione comprensivi delle loro sorgenti luminose non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente;
d)gli apparecchi di illuminazione, così come le relative sorgenti luminose, devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti dell'Unione europea emanati ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e del Regolamento (UE) 2024/1781 e successive modifiche ed eventuali atti delegati: le sorgenti luminose devono essere classificate ed eventualmente etichettate in base dai regolamenti UE 2017/1369;
e)i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l'esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente