Rientra nell'ambito di applicazione del Decreto OIERT qualsiasi contratto o accordo tra un Soggetto Obbligato e un Utente Finale avente ad oggetto la fornitura di energia termica dietro corrispettivo, anche quando tale fornitura è inclusa in un più ampio contratto di servizi. Sono pertanto ricompresi, tra gli altri, i contratti di servizio energetico e i contratti di rendimento energetico.
I contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto OIERT sono soggetti, per tutte le finalità previste dal decreto, agli adempimenti e alle dichiarazioni da esso disciplinati. Ciò include anche gli obblighi relativi alla determinazione della quota di energia rinnovabile termica riferita agli anni 2022, 2023 e 2024 (baseline) e alla quantificazione dell'energia termica venduta rilevante ai fini della determinazione dell'obbligo per gli anni dal 2026 al 2030.
L'articolo 14, comma 5, del Decreto OIERT prevede tuttavia specifiche esclusioni per i contratti di servizio energetico e i contratti di rendimento energetico. Tali contratti sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto nei seguenti casi:
-se sottoscritti entro il 17 giugno 2026, per l'intera durata del contratto;
-se sottoscritti entro il 17 giugno 2026 e successivamente rinnovati, purchè il rinnovo si configuri come una mera proroga dell'efficacia del contratto originario, senza modifiche delle relative condizioni contrattuali, e per un periodo non superiore a sei mesi.
Di conseguenza, i contratti che rientrano nelle predette fattispecie di esclusione non concorrono, in alcun caso, alla determinazione della baseline.