Nel caso in cui il contratto di restituzione sia stipulato da un Soggetto Terzo, quali obblighi rimangono in capo al cliente finale energivoro/aggregatore in qualità di Soggetto delegante?


Il cliente finale energivoro/aggregatore adempie le proprie obbligazioni realizzando la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, come individuata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), che si è impegnato a sviluppare e sottoscrivendo uno o più contratti di restituzione per una quantità complessiva di energia elettrica in grado di garantire, in valore nominale atteso, una produzione almeno pari all'energia oggetto di anticipazione (c.d. “Energia da Restituire”).

Il cliente finale energivoro/aggregatore può adempiere alla propria obbligazione delegando ad un Soggetto Terzo la restituzione dell'energia elettrica anticipata attraverso la sottoscrizione di uno o più contratti di restituzione.

Ciò detto, in base alle definizioni di Operatore e Soggetto delegante definiti all'interno del contratto di restituzione, ove quest'ultimo fosse sottoscritto da parte di un Soggetto Terzo (“l'Operatore”) non residuerebbero obblighi in capo al cliente finale energivoro/aggregatore (“Soggetto delegante”) nell'ambito del contratto di restituzione, che comporta per il Soggetto Terzo l'obbligo a esercire e manutenere l'impianto in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi, ed alla regolazione dei differenziali di prezzo e del controvalore delle GO in relazione all'Energia da Restituire.

CODICE ARTICOLO: KB0017409
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-04-18
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-04-18 14:00:37
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