Cosa si intende per contratto Prezzi Minimi Garantiti (PMG-ML)?


​L'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 dell'AEEGSI, come modificata dalla deliberazione 618/2013/R/efr (di seguito 280/07 e s.m.i.), prevede la possibilità di richiedere l'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) anche nel caso in cui l'energia elettrica immessa in rete, nei limiti delle quantità di energia elettrica indicate dalla tabella 1 dell' Allegato A alla Deliberazione 280/07 e s.m.i., sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata direttamente presso i mercati organizzati dell'energia elettrica.

Il Produttore, che vende sul Mercato Libero (ML) l'energia elettrica immessa in rete dal proprio impianto di produzione, può stipulare con il GSE il contratto PMG-ML, che ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE, del corrispettivo integrativo, detto anche Conguaglio PMG-ML.

Il Conguaglio PMG-ML è pari alla differenza, se positiva, tra il prodotto tra i Prezzi Minimi Garantiti (PMG) e la quantità di energia elettrica immessa in rete nel periodo di validità del contratto e il prodotto tra il Prezzo Orario Zonale (PO) e la medesima quantità di energia elettrica immessa. Il corrispettivo si applica all'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, incrementata, del relativo coefficiente di perdita per gli impianti connessi in bassa e media tensione.

Il contratto ha durata annuale (anno solare), e deve essere esplicitamente rinnovato ogni anno.

CODICE ARTICOLO: KB0012161
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-10
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 15:03:05
VALUTAZIONE: 3
VISUALIZZAZIONI: 1527