Quali sono i contributi economici previsti per le CER, per i Gruppi di Autoconsumatori e per l'Autoconsumatore individuale a distanza?


Per le Comunità Energetica Rinnovabile (CER), i Gruppi di Autoconsumatori e l'Autoconsumatore individuale a distanza sono previsti due contributi economici:

1)una tariffa incentivante (tariffa premio) riconosciuta dal GSE sull'energia elettrica condivisa incentivabile, per ciascun impianto FER e per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.

2)un contributo, sempre per un periodo di 20 anni, per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, definito ogni anno dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e riconosciuto dal GSE. Per il 2024 tale corrispettivo è superiore a 10 €/MWh.

Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dagli impianti che fanno parte della configurazione resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato.

Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato oppure ricorrere a un contratto di ritiro con altro Utente del Dispacciamento.

Infine, per gli impianti di produzione ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inseriti in configurazioni di CER e Gruppi di autoconsumatori, è possibile richiedere anche un contributo in conto capitale, fino al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

In tal caso, la tariffa premio viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di finanziamento, fino a un massimo del 50% se il contributo in conto capitale raggiunge il 40% del costo dell'investimento.

Tale riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
In particolare, in presenza di almeno un punto di prelievo nella titolarità dei soggetti sopraindicati ed almeno un impianto che ha ricevuto un contributo in conto capitale, verrà eseguita un'ulteriore ripartizione per individuare, con riferimento agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale:

-la quota parte di energia elettrica condivisa incentivabile cui applicare la tariffa premio riconosciuta;

-la quota parte di energia elettrica condivisa incentivabile cui applicare la tariffa premio ridotta.

A tale scopo, l'energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, nell'ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.

CODICE ARTICOLO: KB0016863
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-05-10
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 10:05:21
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