In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano ragioni che ostano all'ammissione del progetto al meccanismo dei Certificati Bianchi, il GSE comunica al Soggetto Proponente i motivi del mancato accoglimento dell'istanza, con conseguente interruzione dei termini del procedimento. Il Soggetto Proponente può presentare le proprie osservazioni, corredate di documenti a supporto, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE.
In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., laddove il Soggetto Proponente non trasmetta le osservazioni nei termini, il GSE concluderà il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso. In caso di comunicazione dei motivi ostativi da parte del GSE il procedimento si concluderà entro 60 giorni (ovvero 90, in caso di mancata richiesta di integrazioni da parte del GSE) dalla data di ricevimento delle osservazioni da parte del GSE o, in mancanza di osservazioni, decorsi 10 giorni dalla trasmissione della comunicazione recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.