Il contratto di restituzione è un contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi da loro delegati, che prevede l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle GO, per un periodo di durata pari a 20 anni a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. Nel caso in cui si intenda procedere alla restituzione tramite più impianti, si dovrà sottoscrivere un contratto di restituzione per ciascuno degli impianti. Il contratto di restituzione deve essere sottoscritto entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto e, comunque, all'esito dell'istruttoria.
Il programma di restituzione sarà definito dal GSE a seguito dell'istruttoria che valuterà la producibilità attesa dell'impianto.
Il periodo di 20 anni potrà essere prorogato per un periodo temporale congruo a garantire la restituzione dell'energia anticipata, a fronte di mancata produzione di energia riconducibile a fermo impianto e imputabile a cause di forza maggiore verificate dal GSE, ovvero in caso di tagli della produzione in esito a ordini impartiti dai Gestori di Rete al di fuori del mercato o in esito a ordini del dispacciamento disposti da Terna sul mercato di bilanciamento.
Il GSE, relativamente alla quota parte dell'impianto destinata alla restituzione, calcola mensilmente la differenza tra il prezzo di cessione (come definito nelle Regole Operative) e il prezzo di riferimento individuato nel mercato MGP nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato e la moltiplica per il quantitativo di energia immessa o, solo nel caso di autoconsumo in sito del cliente energivoro, di energia prodotta come rilevata dalle apparecchiature di misura e:
-provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore/soggetto terzo il pagamento di tale corrispettivo (se negativo);
-eroga il corrispettivo a favore del cliente finale/aggregatore/soggetto terzo (se positivo).
La regolazione di tale differenziale è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi, senza prevedere una proroga della durata contrattuale.
Si precisa che per tenere conto dell'energia autoconsumata in sito, la controparte contrattuale deve essere il cliente finale energivoro.
Il cliente finale/aggregatore/soggetto terzo dovrà, inoltre, riconoscere mensilmente il valore economico delle GO relative all'energia oggetto di restituzione.