I costi amministrativi sono i corrispettivi previsti dal DM 24 dicembre 2014 per coprire le attività svolte dal GSE relative alla gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione e sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Tali costi sono a carico degli operatori titolari dei contratti o che presentano specifiche richieste al GSE. I corrispettivi sono posti a carico dei beneficiari delle attività svolte dal GSE secondo le condizioni e le modalità previste per ciascun meccanismo.
Le modalità di pagamento dipendono dal servizio e dalla tipologia di corrispettivo. L'importo può essere recuperato dal GSE mediante compensazione sulle somme dovute all'operatore oppure deve essere versato secondo le istruzioni e i termini riportati nella fattura o nell'avviso di pagamento.
compensazione (trattenuta dagli importi dovuti all'operatore);
pagamento di una fattura.
Pagamento mediante compensazione
Per alcuni servizi (ad esempio il Conto Energia, lo Scambio sul Posto o il Ritiro Dedicato) il GSE trattiene l'importo sui pagamenti che deve erogare all'operatore.
In questi casi il GSE pubblica la fattura di cortesia nel portale informatico dedicato e recupera l'importo dal primo pagamento utile dell'anno o, se necessario, dai pagamenti successivi.
Pagamento di una fattura
Per altri servizi è necessario effettuare il pagamento a seguito dell'emissione di una fattura da parte del GSE, secondo le modalità indicate nel documento contabile, ad esempio tramite bonifico bancario o PagoPA.
Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo:
richieste di riconoscimento CAR;
Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
modifiche impiantistiche;
modifiche amministrative;
altri servizi per i quali il GSE emette una specifica fattura.
In questo caso il GSE rende disponibile la fattura nella sezione “Pagamenti in uscita” accessibile dall'Area Clienti GSE.
Cosa succede se il pagamento non viene effettuato?
Il GSE, nel secondo semestre dell'anno, avvia l'azione di recupero del credito non compensato relativo all'anno precedente. La tardiva emissione delle fatture sui portali di riferimento comporta l'invio di comunicazioni con la richiesta del pagamento. Il GSE, inoltre, può adottare le ulteriori misure previste dalla disciplina e dalle regole applicabili al servizio interessato:
avviare le procedure di recupero del credito;
sospendere o non completare l'istruttoria della richiesta, nei casi previsti dal servizio;
applicare ulteriori azioni previste sempre dal servizio di riferimento.