Si, per tutti i contratti di Scambio sul Posto con almeno un giorno di validità nell'anno di riferimento, ad esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kW, una quota a titolo di costo amministrativo viene trattenuta annualmente in compensazione al primo pagamento utile a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.
In caso di incapienza la compensazione finanziaria si applica ai pagamenti successivi
La tariffa è costituita da un corrispettivo fisso e da uno variabile in funzione della potenza dell'impianto come riportato nella seguente tabella:
Potenza impianto in kW | Corrispettivo fisso | Corrispettivo variabile |
€/anno | €/kW | |
P≤3 | 0 | 0 |
3<P≤20 | 30 | 0 |
20<P≤500 | 30 | 1 |
Il corrispettivo variabile è pari a 1 euro per ogni kW di potenza installata oltre i 20 kW.
La fattura dei costi amministrativi legata al servizio di Scambio Sul Posto viene emessa dal GSE e inviata al Sistema di Interscambio, rendendola disponibile nel proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
La fattura relativa ai costi amministrativi non deve essere pagata dall'Operatore e il GSE pubblica una copia di cortesia all'interno del portale informatico di riferimento accessibile dall'Area Clienti GSE.
Sono inoltre previsti costi di istruttoria per le seguenti istanze di parte, per i quali invece è previsto il pagamento della relativa fattura (vedi il paragrafo 13.2 “Modifiche amministrative” del DECRETO 24 dicembre 2014):
1.Cambio di titolarità (voltura) del contratto;
2.Mandato Irrevocabile all'Incasso.
Tutte le tariffe indicate nell'Allegato 1 del DECRETO 24 dicembre 2014 sono maggiorate dell'IVA (se dovuta).
Il GSE, a seguito della comunicazione dell'esito della specifica istruttoria, provvede ad emettere la fattura elettronica ed inviarla tramite il sistema di interscambio (SDI), rendendola disponibile nel proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
Il GSE invia inoltre la copia di cortesia della fattura (valida ai fini fiscali ove previsto dalla normativa fiscale vigente) tramite e-mail o PEC e rende disponibile una copia all'interno dell'Area Clienti nella sezione Fatture.
Per aggiornare l'indirizzo di posta elettronica di riferimento consulta la specifica FAQ.
Il pagamento deve essere effettuato tramite le modalità riportate nella fattura, al netto di eventuali note di credito emesse dal GSE ed entro la scadenza riportata all'interno della stessa.
Non è possibile chiedere una compensazione con altri crediti attivi.
Qualora l'importo della fattura relativo alle istanze di parte indicate non ti sembra corretto, puoi inviare una segnalazione tramite il portale di Assistenza Clienti:
Clicca ‘Richiedi supporto';
Seleziona il servizio ‘Scambio sul Posto';
Seleziona uno dei seguenti argomenti:
-‘Rettifiche' in caso di cambio di titolarità (voltura) del contratto;
-‘Pagamenti' in caso di Mandato Irrevocabile all'Incasso;
Riporta nell'Oggetto della segnalazione il testo “Costi di istruttoria”;
Indica il numero di contratto nel relativo campo.
Nella Descrizione dovrai fornire le seguenti informazioni:
•copia della fattura (entrambe le pagine);
• numero della fattura;
• tipo di istanza di parte.
Se non hai ricevuto la fattura o non riesci ad aprire l'allegato, puoi richiederne il reinvio sempre inviando una segnalazione. In questo caso l'argomento sarà “Pagamenti”, l'oggetto “reinvio fattura D.M. Tariffe 24.12.2014” e nella descrizione dovrai indicare i dettagli della tua richiesta.
In caso di mancato o parziale pagamento, il GSE si riserva la facoltà di avviare, nelle sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del credito.
Alcune precisazioni:
-Se a seguito di più istanze di parte devi pagare più costi di istruttoria, per ogni fattura dovrai effettuare un singolo bonifico, inserendo obbligatoriamente la causale indicata nel BOX “INFORMAZIONI DI PAGAMENTO” presente nella copia di cortesia. Le indicazioni riportate non valgono per i pagamenti da effettuare tramite il canale PagoPA;
-Il codice del GSE necessario per effettuare bonifici dall'estero, relativo al conto corrente di INTESA SAN PAOLO, è: SWIFTCODE-BIC: BCITITMM988:
-in base all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il GSE non è soggetto all'obbligo della compilazione dei moduli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tale obbligo ricorre soltanto in caso di appalto pubblico e, pertanto, i rapporti contrattuali in essere tra il GSE e il soggetto responsabile non rientrano in questa fattispecie;
-ai fini del pagamento di una fattura prevista dal DM 24/12/2014 non puoi richiedere al GSE di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva e inviare il DURC in quanto il GSE, che opera come una Pubblica Amministrazione e fornisce servizi “in base ad un diritto esclusivo”, non è obbligato a rilasciare alcun DURC.
In particolare le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a richiedere il DURC del GSE solo nel caso in cui lo stesso, in qualità di operatore economico, partecipi ad una gara d'appalto per l'esecuzione di lavori, lo svolgimento di servizi o la consegna di forniture.
Di contro, l'amministrazione pubblica debitrice non deve richiedere il DURC quando il pagamento al GSE è dovuto in virtù di una legge, come nel caso di costi amministrativi di cui al DM 24 dicembre 2014.
A sostegno della tesi su esposta, di seguito l'indicazione dell'ANAC:
“La regolarità contributiva deve essere accertata anche quando l'operatore economico è un soggetto pubblico? (Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9/2009)
Il DURC deve essere acquisito qualora la società pubblica non fornisca le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo di cui essa possa beneficiare in virtù di precise disposizioni legislative. Infatti, in base al principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, la regolarità contributiva deve essere accertata qualora l'Ente pubblico agisca in qualità di operatore economico. Tuttavia, è compito dell'amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC)”.