No, non è cumulabile. Il D.M. 4 luglio 2019 all'art.21 comma 1 lettera h) stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 28 del D.M. 23 giugno 2016.
Tale articolo prevede che: “I meccanismi di incentivazione … non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28/2011”.
Si precisa che il credito d'imposta non è indicato tra gli altri incentivi pubblici cumulabili ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 28/2011, è da ritenersi quindi non cumulabile con gli incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019, se non entro le soglie percentuali di cumulabilità indicate all'art. 26 del D. Lgs. 28/2011.