Il Decreto 15 settembre 2022 stabilisce che agli impianti di produzione di biometano sia riconosciuto un incentivo composto da un contributo in conto capitale e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano.
Ai fini della valutazione del rispetto delle condizioni di cumulabilità, si considera la presenza di due distinti perimetri d'impianto nell'ambito dell'attuazione del DM 15 settembre 2022:
il “volume di controllo”: comprensivo di tutte le opere funzionali all'esercizio dell'impianto, tipicamente consistenti nelle opere funzionali alla produzione del biogas, alla raffinazione in biometano (upgrading) e all'immissione di quest'ultimo nella rete del gas naturale (come schematicamente rappresentato al paragrafo 6.3 delle Regole Applicative);
il “perimetro dei costi ammissibili”: introdotto dall'articolo 8, comma 2, del DM 15 settembre 2022, riportante l'elenco delle spese ammissibili all'ottenimento del contributo in conto capitale previsto dal Decreto (pari al 40% dei pagamenti quietanzati).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del DM 15 settembre 2022:
non risulta possibile percepire alcun incentivo pubblico o regime di sostegno comunque denominato per le opere/attrezzature ricomprese all'interno del “volume di controllo” in quanto direttamente funzionali alla produzione del biometano e quindi direttamente riconducibili all'incentivo in “conto energia” (riconosciuto applicando la tariffa spettante alla produzione netta di biometano). Rientrano in tale fattispecie, oltre alle opere relative alle sezioni principali di impianto rappresentate al paragrafo 6.3 delle Regole Applicative, anche gli impianti di cogenerazione impiegati, anche parzialmente, per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano;
risulta possibile percepire altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati esclusivamente per le opere al di fuori del “volume di controllo” e allo stesso tempo ricomprese all'interno del “perimetro dei costi ammissibili” ferma restando l'impossibilità di richiedere per le stesse anche il contributo in conto capitale previsto dal Decreto. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio:
impianto di liquefazione della CO2;
sistemi di pretrattamento della biomassa che non prevedono produzione e captazione del biogas;
sezioni di compostaggio;
acquisto di terreni;
impianto di cogenerazione per l'autoconsumo aziendale del biometano (non utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano).
Per maggiori dettagli relativamente al tema della cumulabilità in caso di presenza di impianti di cogenerazione si rimanda alla FAQ KB0015638.