L'art. 16, comma 1, del D.M. 21 luglio 2025, dispone che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del D.M. 21 lulgio 2025, non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle Regioni), con eventuali strumenti di sostegno per i quali sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con i certificati bianchi, e con l'accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c)detassazione del reddito d'impresa e i crediti di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso, il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%;
d) contributi nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.
Il GSE invita, in ogni caso, i soggetti interessati a presentare i progetti, oppure a richiedere supporto tramite i canali preposti (accedendo al sito www.gse.it nella sezione “SUPPORTO> ASSISTENZA” e inviando una segnalazione mediante la funzionalità “RICHIEDI SUPPORTO”, selezionando il servizio: “CERTIFICATI BIANCHI”).