Ai sensi dell'articolo 12 del DM 16 febbraio 2016, gli incentivi in Conto Termico sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. È esclusa, quindi, la possibilità di cumulare questa agevolazione con i contributi messi a disposizione dal Conto Termico.