Il contributo Parco Agrisolare è cumulabile con altri finanziamenti? - Agrisolare 2022


Le disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi stabiliti dal Decreto Agrisolare del 25 marzo 2022, n. 140119, sono richiamate all'articolo 11 del medesimo decreto e meglio precisate al paragrafo 4.6 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare.

Posto che, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal Decreto Agrisolare a valere sulle risorse del PNRR, deve essere rispettato il divieto di doppio finanziamento previsto espressamente dalla normativa comunitaria, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, l'articolo 11, comma 2, del Decreto Agrisolare stabilisce che è possibile beneficiare del contributo in conto capitale e di qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, ivi incluse le agevolazioni di tipo fiscale, fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento. Le ulteriori misure di sostegno, quindi, potranno riguardare i costi d'investimento diversi dalle spese ammissibili o la quota parte delle spese ammissibili eccedenti l'intensità dell'aiuto riconosciuta.

Pertanto, il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili alle medesime spese ammissibili, ovverosia alle stesse spese rendicontabili, mentre non costituisce cumulo la rendicontazione e la percezione di più aiuti finalizzati alla realizzazione della stessa attività, della stessa iniziativa o dello stesso progetto, ma per spese ammissibili diverse.

Ai sensi del Decreto Agrisolare, in relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 6, il contributo concesso è cumulabile con altri aiuti di Stato nel limite dell'intensità massima dell'incentivo spettante. Conseguentemente, in caso di cumulo, il GSE determina l'entità massima del contributo in conto capitale spettante ai sensi del Decreto Agrisolare, che si riduce in ragione dell'ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati. A tal fine, non è considerata l'eventuale percezione di aiuti concessi in relazione alle spese sostenute per la copertura dei costi eccedenti i costi specifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto.

CODICE ARTICOLO: KB0015391
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-09-27
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 12:04:29
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